REGOLAMENTO LOGO
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED IL RILASCIO DEL LOGO
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REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
ED IL RILASCIO DEL LOGO
Il Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi
Preso atto che la legge 31 agosto 2022, n. 140, recante “Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, e in particolare, l’articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2022, ha previsto che “Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull’utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero”.
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2023 ha previsto l’istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.
A seguito della deliberazione del Comitato del 25 giugno 2024, con la quale si è dato atto dell’opportunità di regolamentare in maniera puntuale la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo, si dispone quanto segue.
Art. 1
Disposizioni Generali
Il presente regolamento disciplina la concessione del patrocinio e l’autorizzazione per l’utilizzo del logo, dei segni distintivi e più in generale dei beni immateriali del “Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi” costituito con d.p.c.m. 27 aprile 2023 ed ha lo scopo di garantire l’uso appropriato e corretto del logo e degli altri simboli identificativi per salvaguardare l’immagine, il prestigio e l’interesse generale del Comitato e delle sue attività nonché per il loro utilizzo volto alla promozione dell’evento.
Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo costituiscono un riconoscimento morale mediante il quale il Comitato esprime la propria simbolica adesione a manifestazioni ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, sociali, celebrative ed umanitarie
Chiunque faccia uso legittimo del logo secondo quanto previsto dal presente Regolamento dovrà garantire la sua adeguata visibilità.
La concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per il Comitato e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo non conferiscono alcun diritto di esclusiva e possono essere concessi ad una singola iniziativa e solo per il periodo richiesto, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.
Il patrocinio concesso dal Comitato deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l’ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa.
Il logo non è modificabile e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni.
Il Comitato favorisce la divulgazione del logo e del patrimonio dei beni immateriali da parte di terzi che intendono promuovere l’evento, purché sostenuta da meritevoli intenti culturali o filantropici o di tutela dei diritti umani, compatibili con le finalità del Comitato.
Art. 2
Procedimento
Il procedimento di concessione del patrocinio e di utilizzo del logo e di ogni altro bene immateriale, è a titolo gratuito ed è avviato a seguito di presentazione di istanza scritta da parte del soggetto interessato, accompagnata da una relazione illustrativa sulle ragioni dell’utilizzo e sull’esistenza delle condizioni per la concessione in uso del logo, con dettagliata descrizione delle modalità con le quali si intende usufruirne, da inviare al Comitato almeno trenta giorni prima della data di inizio dell’attività programmata.
La relazione deve, inoltre, contenere l’impegno del richiedente a:
a)
utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro e il prestigio del Comitato;
b)
se richiesto, mettere a disposizione del pubblico nei luoghi di distribuzione dei propri prodotti o servizi anche pubblicazioni e materiale promozionale del Comitato.
c)
utilizzare il logo secondo quanto stabilito dal Comitato.
L’istanza può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l’utilizzo del logo del Comitato ovvero di qualsiasi altro suo bene immateriale e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni necessarie, adeguatamente documentate, ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica), ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell’iniziativa programmata.
In particolare, la domanda di patrocinio deve essere sottoscritta o dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale e deve contenere le seguenti indicazioni:
a)
descrizione sintetica dell’iniziativa, data e luogo di svolgimento, finalità e obiettivi, nonché i destinatari e i fruitori;
b)
denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita I.v.a.;
c)
altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione, la gratuità dell’evento o il ricavato previsto e/o altre forme di finanziamento o sponsor;
d)
dichiarazione dell’eventuale sussistenza di analoghe richieste di patrocinio ad altri Enti pubblici;
e)
dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare il Patrocinio;
f)
impegno a presentare, a consuntivo, la relazione sull’iniziativa svolta;
g)
principali strumenti comunicativi che si intendono utilizzare per la pubblicizzazione dell’iniziativa.
Il Comitato può chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell’attività istruttoria, anche al fine di valutare la compatibilità dell’iniziativa con i valori a cui si ispira il Comitato e l’onorabilità del proponente.
La concessione del patrocinio ovvero la licenza all’utilizzo dei beni immateriali richiesti è formalizzata con provvedimento del Presidente che dovrà esprimere il parere motivato in caso di diniego. Nel provvedimento viene stabilita anche la concreta forma, con limiti e modalità con la quale si attua la licenza richiesta.
Il Comitato può, in ogni caso ed in qualsiasi momento, revocare o sospendere il patrocinio e/o l’utilizzo del logo quando gli strumenti comunicativi dell’iniziativa o le modalità di svolgimento della manifestazione possano risultare incidenti in modo negativo sull’immagine del Comitato.
A tal fine prima della stampa del materiale informativo e di comunicazione, il soggetto richiedente è tenuto a trasmetterne bozza per la visione all’ufficio competente.
Art. 3
Valutazione delle istanze
1.
Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo dei beni immateriali compreso il logo possono essere concessi ad iniziative, da chiunque sostenute e ovunque realizzate, che siano finalizzate alla promozione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, oppure abbiano rilevante contenuto sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, celebrativo, umanitario.
Il patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo gratuito del logo non possono essere concessi ad iniziative di carattere politico.
La valutazione della domanda terrà conto di tutti i seguenti elementi concorrenti:
a)
della coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali del Comitato e con i suoi programmi e progetti;
b)
della rilevanza dell’evento;
c)
dell’impatto dell’evento negli strumenti comunicativi e le ricadute positive.
Il Comitato non concede patrocini:
a)
per iniziative di propaganda politica;
b)
per iniziative non coerenti con le finalità del Comitato;
c)
ai partiti politici, ai soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento e le campagne elettorali;
d)
ai soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a sostenere ogni forma di discriminazione;
e)
in ogni altro caso che ragioni oggettive e motivate rendano inopportuno il rilascio.
Art. 4
Utilizzo del logo del Comitato
Il logo del Comitato è un marchio protetto dalle norme nazionali e internazionali in materia di tutela dei segni distintivi. È vietata ogni utilizzazione, anche parziale, se non preventivamente autorizzata. Ogni violazione sarà sanzionata a norma di legge.
L’utilizzo del logo, non conforme alla normativa vigente in materia di diritti di proprietà industriale, comporta la diffida dall’uso improprio e la sanzione del ritiro del materiale.
Qualora si ravvisi l’improprietà dell’uso del logo, il Comitato ne revoca l’autorizzazione all’uso.
Art.5
Modalità d’uso
Il logo potrà essere utilizzato dall’ente, associazione, persona fisica o giuridica, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione sociale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni di quello ufficiale del Comitato. È in ogni caso espressamente vietato apportare modifiche di qualsiasi tipologia al logo.
Art. 6
Compartecipazione
1. Il Comitato, per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, promosse da soggetti pubblici o privati, può intervenire direttamente a supporto dei soggetti promotori, utilizzando lo strumento della compartecipazione.
2. La compartecipazione del Comitato all’iniziativa implica necessariamente che in ogni attività o pubblicazione esterna appaia in modo adeguato il patrocinio e l’utilizzo del Logo che devono essere collocati in evidenza e comunque in pari rilievo rispetto ad altri eventuali patrocini o emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell’iniziativa.